Il Ministero dell’Interno, con circolare del 21 giugno 2021, ha recepito la decisione della Corte di Giustizia con la quale viene stabilito che la sanzione per mancata esibizione dei fogli di registrazione del tachigrafo è unica.
Il conducente deve conservare ed esibire, in caso di controllo, i dischi inerenti alle 28 giornate antecedenti. Di fronte all’incertezza circa la corretta interpretazione del dettato normativo si è pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel marzo del 2021.
La Corte ha stabilito che l’articolo 15, paragrafo 7, del Reg. n. 3821/85, come modificato dal Reg. n. 561/2006, e l’articolo 19 del regolamento n. 561/2006 devono così essere interpretati.
In caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, dei fogli di registrazione del cronotachigrafo ossia dell’apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti sono tenute a constatare un’infrazione unica.
Fogli di registrazione tachigrafo: Circolare del Ministero dell’Interno
L’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia è stata quindi diramata con Circolare del Ministero dell’Interno. Questa circolare, datata 21 giugno 2021, sarà fornita agli organi competenti per il controllo su strada. Questo per garantire l’uniformità di applicazione della disciplina in questione che regola i fogli di registrazione cronotachigrafo.