Con Circolare del 9 agosto il Ministero degli Interni ha affrontato il problema dell’installazione della nuova versione del tachigrafo intelligente, obbligatoria dal prossimo 21 agosto. Termine che sembra non sarà rispettato
IL PROBLEMA
Dal 21 agosto 2023, come previsto dal Regolamento UE 2021/1128, scatterà l’obbligo di installazione, per tutti i veicoli di nuova immatricolazione con massa superiore a 3,5 tonnellate, della nuova versione del tachigrafo intelligente “Versione 2”.
Il nuovo modello sostituisce quello introdotto nel 2019 e possiede tutta una serie di caratteristiche e funzioni che lo differenziano profondamente dal modello precedente.
A causa di alcuni ritardi nella produzione sembra ormai certo però che la fornitura di questi nuovi tachigrafi non riuscirà a rispettare la data del 21 agosto.
Ci si domanda quindi cosa succederà a partire da tale data.
LA CIRCOLARE MINISTERIALE
Il Ministero degli Interni Italiano, con Circolare del 9 di agosto, affronta proprio questa problematica e cerca di fare chiarezza.
Innanzitutto il Ministero prendendo atto del problema: a partire dal 21 agosto saranno migliaia i veicoli che non potranno installare la nuova versione del tachigrafo intelligente. Per il solo territorio italiano la stima è di circa settemila veicoli.
Impossibilitato a provvedere direttamente, in quanto l’obbligo del 21 agosto è stabilito con Regolamento Europeo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha interpellato la DG-MOVE, organo di coordinamento e pianificazione della Commissione Europea, per avere chiarimenti.
La Circolare specifica che, in occasione dell’interpello, è emerso come il problema sia comune a diversi Stati europei e che la DG-MOVE ritiene che la soluzione possa essere individuata in un temporaneo regime di tolleranza, almeno fino al 30 settembre 2023.
COSA SUCCEDERA’ ORA?
A seguito della Circolare il Ministero sembra quindi suggerire agli organi di controllo di tollerare, almeno fino al fine settembre, l’eventuale installazione di tachigrafi intelligenti nella versione precedente.
CRITICITA’
E’ fondamentale ricordare che le circolari ministeriali non sono una fonte del diritto, non hanno alcun valore normativo specifico. Esse sono mezzo di mero chiarimento, quindi, in nessun caso, il contenuto delle stesse può avere effetto vincolante.
Il termine del 21 agosto, in altre parole, rimane ad oggi valido e in vigore, e i mezzi immatricolati a partire da tale data, se installeranno un tachigrafo diverso da quello intelligente “Versione 2”, saranno a tutti gli effetti in infrazione.
La Circolare non può impedire ad un eventuale agente, in fase di controllo su strada, di sanzionare il veicolo di recente immatricolazione che monti un tachigrafo della versione precedente.
In conclusione, si dovrà inevitabilmente attendere un intervento normativo ufficiale da parte degli organi europei, e solo allora, a seguito di formale proroga, una eventuale circolare ministeriale in tal senso avrà efficacia.