Dopo le modifiche introdotte nel 2020 sono stati forniti chiarimenti a seguito dei dubbi applicativi sorti
In data 13 luglio 2021 il Ministero dell’Interno ha rilasciato una nota informativa a proposito delle modifiche apportate con il Dlgs. N.50 del 10 giugno 2020 in materia di trasporto in conto proprio. Si è voluto, quindi, fare chiarezza sulle deroghe previste nel Dlgs. 286 del 2005 in materia di qualificazione iniziale e sulla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto (CQC).
I chiarimenti proposti riguardano la fattispecie del trasporto in conto proprio e la documentazione da esibire, in fase di controllo su strada, per dimostrare che la guida non costituisce l’attività principale del conducente.
Vediamo più precisamente la parte tecnica del trasporto conto proprio – normativa.
Trasporto conto proprio – normativa
ART.16, COMMA 1, LETTERA G) DEL DLGS.286/2005:
Viene specificato che non è più necessario che il trasporto avvenga per fini privati ma è ora sufficiente che sia eseguito per fini NON commerciali, cioè senza remunerazione. Detta deroga non può essere sempre applicata al trasporto in conto proprio in quanto si tratta pur sempre di un trasporto commerciale con finalità d’impresa. Rientra invece nella fattispecie la guida di veicoli appartenenti a, o nella disponibilità di, soggetti che non svolgono attività commerciale e che non preveda quindi la remunerazione diretta o indiretta dell’attività di trasporto effettuato.
ART.16, COMMA 1, LETTERA H) DEL DLGS.186/2005
Per questa seconda tipologia di deroga, affinché si rientri nella fattispecie, deve aversi la contemporanea presenza di due specifiche condizioni:
- la guida del veicolo NON deve costituire attività principale del conducente;
- il materiale deve essere utilizzato dal conducente nell’esercizio della PROPRIA attività;
ART.16, COMMA 2, LETTERA C) DEL DLGS.286/2005:
Questa deroga trova applicazione ai trasporti in contro proprio solo con la contemporanea presenza di tre specifiche condizioni:
- il conducente NON deve avere la qualifica di conducente professionale;
- il trasporto NON deve costituire la fonte principale del reddito del conducente;
- il trasporto NON deve incidere sulla sicurezza stradale.
Trasporto conto proprio – sanzioni e documentazione
Per quanto riguarda infine la prova che la guida non costituisce l’attività principale del conducente, viene detto molto chiaramente che non esiste una documentazione specifica da esibire agli organi di polizia stradale e che pertanto qualsiasi documento può essere ritenuto valido.
Gli agenti, durante il controllo, possono però andare ad analizzare i dati contenuti nella memoria del tachigrafo. Se l’attività di guida svolta dal conducente nel corso di un mese lavorativo è superiore al 30% rispetto all’orario di lavoro complessivo detta attività sarà considerata come principale con tutte le conseguenze del caso, rientrando eventualmente in una casistica di trasporto conto proprio – sanzioni.