Con circolare del Ministero dell’Interno viene chiarito che il conducente può guidare per 30 giorni senza carta tachigrafica in attesa che questa venga rilasciata.
Il Ministero dell’interno ha rilasciato una circolare con cui chiarisce la problematica legata alla guida in attesa del rilascio di carta tachigrafica, ovvero la guida senza carta tachigrafica.
Il problema aveva assunto una certa rilevanza, non era chiaro infatti il comportamento da adottare in caso di domanda per il rilascio della carta tachigrafica presentata ma con la carta materialmente non ancora ricevuta: il conducente poteva guidare? Come doveva documentare la propria attività?
Cosa dice la circolare ministeriale sulla guida senza carta tachigrafica
A seguito della circolare ministeriale ora queste domande hanno trovato risposta. Ora è chiarito che il soggetto, dopo aver presentato richiesta di rilascio della carta del conducente alla Camera di Commercio e nelle more della ricezione della carta tachigrafica stessa, potrà guidare un veicolo munito di tachigrafo digitale per un massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.
Sanzioni per guida senza carta tachigrafica
Rimane ovviamente l’obbligo, per tutti i conducenti, di documentare l’attività di guida svolta. A tal fine, si può provvedere utilizzando la procedura di registrazione manuale descritta nell’art. 35, paragrafo 2 del Regolamento 165/2014. L’articolo citato disciplina le ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente ma la procedura è stata estesa ora anche per a questa nuova casistica. Il conducente dovrà quindi annotare, puntualmente, sul retro della stampata del tachigrafo tutte le attività svolte nell’arco della giornata. Pena le sanzioni per guida senza carta tachigrafica.
Il Ministero precisa, inoltre, che in caso di controllo da parte di organi di polizia, oltre all’esibizione delle registrazioni manuali, il conducente dovrà esibire anche la ricevuta della richiesta di rilascio della carta tachigrafica alla Camera di Commercio competente.