OBBLIGHI AZIENDALI: cosa prevede la legge in materia di Tachigrafo
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La legge impone dei precisi obblighi alle aziende che operano con veicoli dotati di tachigrafo. Vediamo quali.

Obblighi aziendali

 

La legge impone dei precisi obblighi alle aziende che operano con veicoli dotati di tachigrafo. Si tratta dello scarico dei dati delle carte dei conducenti e dalla memoria delle unità di bordo dei mezzi, della successiva loro archiviazione e conservazione.

GLI OBBLIGHI in materia di scarico dati

L’impresa di trasporto ha l’obbligo dello scarico dati, ossia di trasferire regolarmente i dati registrati nei chip delle carte conducente e nelle memorie di massa delle unità di bordo dei tachigrafi installati sui propri mezzi.
Per “trasferimento” si intende la procedura per mezzo della quale viene creata una copia, dotata di firma digitale, dei dati registrati nella memoria del tachigrafo del veicolo o nella memoria di una carta tachigrafica, senza che ciò provochi alcuna alterazione o cancellazione dei dati stessi.

Lo scarico dati deve avvenire secondo la seguente regolarità:

  • ogni massimo 28 giorni la carta conducente;
  • ogni massimo 90 giorni la memoria dell’unità di bordo.

ARCHIVIAZIONE DEI DATI

I dati trasferiti dalla memoria delle carte conducente e delle unità di bordo devono essere archiviati per almeno 12 mesi dalla data di registrazione. Nell’archivio dati tachigrafo non è prevista l’obbligatorietà di disporre di una copia di sicurezza dei dati; è tuttavia consigliabile in quanto i dati devono essere accessibili alle autorità competenti in caso di controllo presso i locali dell’impresa.

RESPONSABILITA’ dell’impresa sulla violazione tempi di guida

La legge configura una responsabilità in capo all’impresa di trasporto per ogni infrazione, dovuta al mancato rispetto e alla violazione dei tempi di guida e riposo, commessa dal conducente.
Si tratta di una forma di responsabilità autonoma che va ad aggiungersi alla responsabilità solidale dell’eventuale sanzione elevata nei confronti del conducente.
La legge, tuttavia, subordina tale forma di responsabilità al mancato adempimento di determinati oneri, dando così la possibilità di sgravarsi adempiendo agli obblighi di:

  • non retribuire i conducenti in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate. Questo se le retribuzioni siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare la violazione tempi di guida e riposo;
  • organizzare l’attività dei conducenti in modo che essi possano rispettare i tempi di guida/riposo;
  • garantire che i conducenti ricevano un’adeguata formazione tramite la loro partecipazione ad appositi corsi. Quest’ultimi sono tenuti da enti erogatori abilitati, con attestato di partecipazione di validità di 5 anni;
  • fornire al conducente, con cadenza annuale, un documento redatto per iscritto, controfirmato da quest’ultimo, contenente adeguate istruzioni circa le norme di comportamento a cui devono attenersi per garantire il rispetto dei tempi di guida/riposo;
  • controllare periodicamente, almeno ogni 90 giorni, il rispetto dei tempi di guida/riposo dei conducenti e redigere un resoconto scritto che, controfirmato dal conducente, va conservato per almeno un anno dalla redazione.

Destinatari degli obblighi aziendali

Gli obblighi previsti in capo all’impresa si distinguono a seconda che si tratti di personale viaggiante (scarico dati, organizzazione, formazione, controllo ecc..) oppure di personale del parco veicolare (scarico dati, corretto funzionamento tachigrafo), in particolare:

  • per ciò che concerne il parco veicolare, occorre specificare che gli obblighi aziendali non si limitano ai soli veicoli di proprietà dell’impresa, ma si estendono a tutti i veicoli utilizzati dalla stessa, venendo così compresi anche veicoli eventualmente detenuti a titolo di locazione. L’utilizzo corretto della carta azienda permetterà di andare a scaricare solo il periodo in cui il veicolo era nella materiale disponibilità dell’impresa.
  • per quanto riguarda il personale mobile, è da considerarsi tale chiunque sia addetto alla guida di un veicolo che preveda come obbligatorio l’utilizzo del tachigrafo, anche laddove la guida sia limitata ad un breve periodo, a nulla rilevando l’eventuale inquadramento contrattuale. 

Destinatari degli obblighi dell’impresa sono infatti i conducenti che prestino il loro servizio a qualsiasi titolo ed in forza di qualsiasi contratto di lavoro, compresi i contratti per prestazioni saltuarie, discontinue o “a chiamata”.

 

 

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