Deroga Art. 12 Reg. 561/2006: chiarimenti dal Ministero
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Nuova circolare del Ministero degli Interni specifica che la deroga per circostanze eccezionali, che permette di estendere di due ore la guida giornaliera, influisce anche sulle regole relative al riposo giornaliero, potendolo ora quindi concludere al massimo nell’arco di 26 ore dal termine del precedente
Il 22 settembre 2022 è stata emanata una nuova circolare del Ministero degli Interni che specifica la corretta interpretazione della deroga prevista al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento (CE) 561/2006. Detto comma era stato introdotto nel 2020 dal Regolamento (UE) 2020/1054 all’interno delle modifiche contenute nel cosiddetto “Pacchetto Mobilità“.
ART. 12 COMMA 3 REG 561/2006: LA NORMA SULLA GUIDA E IL RIPOSO GIORNALIERO AUTISTI
La deroga permette, in circostanze eccezionali, di estendere di due ore la guida giornaliera. Nello specifico il comma 3 prevede che i conducenti, in presenza di circostanze come detto eccezionali, possano superare di due ore il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.
Nel marzo del 2021, in fase di prima applicazione della nuova norma, era stato indicato che tale deroga non poteva riguardare anche il termine per iniziare un nuovo periodo di riposo giornaliero. I conducenti potevano superare di due ore il periodo di guida giornaliero ma il riposo giornaliero doveva comunque essere completato entro 24 ore dal termine del precedente.
Questa interpretazione è ora cambiata. Il Ministero degli Interni, sulla scorta di importanti chiarimenti forniti dagli organi europei, ha deciso di mutare indirizzo e quindi l’ambito applicativo della deroga.
LA CIRCOLARE MINISTERIALE SUL LIMITE ORE DI GUIDA AUTISTI
Sulla base di una diversa lettura, fornita dalla Direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione europea, è stato chiarito che la portata giuridica della deroga contenuta nel comma 3 dell’art. 12 è la stessa di quella ai sensi del comma 2 di tale articolo. Pertanto, a condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali e data la vicinanza della sede di attività del datore di lavoro o il luogo di residenza dell’autista, i conducenti possono superare fino a due ore il limite ore di guida autisti giornaliero e settimanale, derogando anche alle regole relative al riposo giornaliero, potendolo concludere, quindi, al massimo nell’arco di 26 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.
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