Nuova sentenza conferma e ribadisce la legittimità di considerare reato la manipolazione del cronotachigrafo.

Il 25 ottobre 2022, con la sentenza n. 40187/22, la Corte di Cassazione si è espressa ancora una volta in materia di infrazioni riguardanti la manomissione del tachigrafo. Con la nuova sentenza è stato ribadito, dopo averlo già fatto più volte negli ultimi anni, che la manipolazione del cronotachigrafo configura a tutti gli effetti una violazione anche di norme penali e nello specifico dell’art. 437 del Codice Penale.
ART. 437 CODICE PENALE
“Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni“.
Gli agenti di polizia, in occasione dei controlli su strada, hanno sempre ricondotto la collocazione di magneti o altri atti finalizzati alla manomissione tachigrafo digitale alla lettera della norma ovvero a “rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”. Questa interpretazione è stata ritenuta corretta dalla Corte di Cassazione.
LA SENTENZA SULLA MANOMISSIONE TACHIGRAFO DIGITALE
Nello specifico le vicende protagoniste della sentenza del 25 ottobre scorso riguardavano fatti accaduti tra il 2010 e il 2013 e che coinvolgevano sia i titolari dell’azienda che i dipendenti della stessa. La Corte di Cassazione ha statuito che queste manomissioni sono da considerarsi effettivamente come azioni fraudolente di “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro” e come tali sono punibili a norma del Codice Penale. Il chiaro intento è stato quello di chiarire definitivamente la materia e aumentare la portata preventiva del sistema sanzionatorio.