Sanzioni ex art. 142 CdS: circolare di chiarimenti dal Governo
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Nuova circolare del Ministero degli Interni interviene e chiarisce modalità e limiti degli accertamenti effettuati in Italia attraverso l’uso dei dati registrati dal tachigrafo

Circolare dal Governo

A seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea il Ministero dell’Interno ha fornito alcune precisazioni attraverso la Circolare n.6394 del 14/10/2021.

La sentenza sulla normativa cronotachigrafo

La sentenza è intervenuta sulla possibilità di sanzionare le violazioni della normativa cronotachigrafo commesse sul territorio di uno Stato diverso da quello di contestazione.

La circolare: le condizioni sui dati della memoria tachigrafo digitale

Il documento stabilisce che le contestazioni delle violazioni all’art.142 CdS, accertate attraverso l’esame dei dati memorizzati sulla memoria del tachigrafo digitale, debbano rispettare le seguenti CONDIZIONI:

  • Devono essere limitate a quelle per le quali l’organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse in territorio italiano.
  • Se basate sui dati riguardanti la “velocità istantanea”: le informazioni, perché siano utilizzabili ai fini sanzionatori, è necessario che siano acquisite attraverso un dispositivo di lettura esterno.
  • Se basate sui dati relativi alle anomalie di “eccesso di velocità“: possono essere acquisite anche tramite la lettura delle semplici stampe tachigrafiche dei fogli di registrazione.
  • Le violazioni dei limiti di velocità “locali” potranno essere contestate solo nel caso in cui vi sia un riscontro diretto, da parte dell’organo accertatore, in modo tale che il luogo della violazione sia individuato con certezza.
  • Le violazioni di cui al comma 11 del 142 CdS (che punisce la circolazione ad una velocità superiore a quella del limitatore), potranno essere contestate anche attraverso la sola lettura dei dati relativi al superamento dei valori impostati sul limitatore.
  • L’eventuale sanzione ai sensi dell’art. 142 comma 11 precluderà la contestazione dell’eventuale violazione dei limiti di velocità “locali”.
  • I risultati ottenuti con accertamento indiretto mediante lettura dei dati tachigrafici devono essere corretti a favore del trasgressore calcolando una tolleranza pari a 6 Km/h.

Alla luce della citata sentenza della CGUE non possiamo che attendere gli ulteriori prossimi sviluppi che arriveranno in materia.

Leggi anche l’articolo: CQC nuove disposizioni: scadenze prorogate al 2022

 

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