La Direzione Centrale per il coordinamento giuridico fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 174 comma 14
Con Circolare n.1076 del 24/05/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro muta il suo storico orientamento, risalente all’anno 2010, in forza del quale la responsabilità del datore di lavoro era da commisurarsi in forza del numero di lavoratori coinvolti e infrazioni commesse.
LA NORMA IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO
L’art. 174 comma 14 del Codice della Strada, in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione della normativa in materia di autotrasporto, nel disciplinare la materia avente ad oggetto la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, sancisce che “…l’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 333 a euro 1.331 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato…”.
LA QUESTIONE INTERPRETATIVA SULLA RESPONSABILITÀ D’IMPRESA
In questi anni in numerose occasioni i Tribunali interpellati hanno applicato la normativa in maniera difforme, generando confusione e facendo emergere la necessità di un chiarimento da parte delle Istituzioni.
Tra le tante si cita per importanza la recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n.10327/2020) con la quale è stato stabilito che le sanzioni ex art. 174 comma 14, ovvero riguardanti la responsabilità d’impresa, sono da commisurarsi esclusivamente in rapporto al numero dei conducenti.
IL NUOVO ORIENTAMENTO
Tale tesi, da sempre ritenuta la più ragionevole da Siak Sistemi, è stata portata all’attenzione della Direzione Centrale per il Coordinamento Giuridico dell’Ispettorato del Lavoro che finalmente, con la citata circolare, ha mutato orientamento, stabilendo che:
“l’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osservi il menzionato comma 14 è soggetta ad una sanzione pecuniaria amministrativa commisurata esclusivamente all’effettivo numero di lavoratori cui la violazione si riferisce, per contro essendo del tutto irrilevante il numero delle infrazioni riscontrate”.
Alla luce della citata circolare sarà interessante analizzare ora gli ulteriori sviluppi che coinvolgeranno la materia.
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