PATENTI: in scadenza le ultime proroghe Covid
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Scadono il 29 giugno le ultime proroghe per patenti, CQC e attestazioni professionali

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QUANDO SCADE L’ULTIMA PROROGA

Il 29 giugno termineranno le ultime proroghe legate all’emergenza Covid e riguardanti documenti e adempimenti per la circolazione stradale.

Come specificato nella Circolare Ministeriale n.39841 i documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) sono prorogati fino 29 giugno 2022 ovvero fino al novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022.

Riferimento specifico è a Patenti, Cqc (carte di qualificazione conducente) e Cfp (certificati di formazione professionale) per il trasporto di merci pericolose: entro il 29 di giugno tutte quelle scadute tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 dovranno essere rinnovate.

E’ importante ricordare che questa proroga riguardava patenti e Cqc rilasciate in Italia mentre i documenti per la circolazione stradale rilasciati all’estero avevano differenti rinvii previsti a livello comunitario e oggi già tutti scaduti.

RIEPILOGO PROROGHE IN SCADENZA:

    • esame teoria – chi ha presentato la domanda di conseguimento patente dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 può svolgere la prova entro 1 anno (e non entro sei mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda;
    • fogli rosa – i documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 sono prorogati fino 29 giugno 2022 sempre che non siano già stati rinnovati nella validità;
    • Patenti – le patenti di guida italiane con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022 sono valide fino al 29 giugno 2022. Si rammenta che le predette proroghe non si applicano alla patente quale documento di riconoscimento;
    • CQC e certificati di abilitazione professionale – per la circolazione su tutto il territorio italiano la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia è prorogata fino al 29 giugno 2022;
    • Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022. Il titolare della CQC per il quale la scadenza del predetto termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 può procedere al rinnovo della CQC stessa negli 881 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;
    • gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, etc..) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022 conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022;
    • attestati di qualificazione iniziale o formazione periodica conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022;
    • attestati ADR (certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose) conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022;
    • attestazioni sanitarie:
      – gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.
      – gli attestati ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.

Qui è possibile visionare la tabella riepilogativa emanata dal Ministero insieme alla circolare citata.

Per maggiori informazioni, contattaci!

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