Nullo il verbale che sanziona l’assenza di “ALTRE ATTIVITÀ”
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Il Giudice di Pace di Bergamo ha annullato un verbale che sanzionava un conducente per non aver inserito periodi di tempo attribuiti ai cosiddetti “martelletti”. 

Il Giudice di Pace di Bergamo, annullando un verbale della polizia locale, ha mutato orientamento chiarendo che non è sufficiente constatare l’assenza di periodi attribuiti ad “Altre attività” per costituire violazione. 

IL CASO:  ASSENZA DI “ALTRE ATTIVITA'”

A seguito di un controllo su strada un conducente era stato sanzionato per non aver utilizzato il selettore di attività del tachigrafo nei 28 giorni controllati, non dichiarando periodi di lavoro diversi dalla guida. Secondo gli agenti questo costituiva una violazione alla normativa in materia di tachigrafo e sanzionavano di conseguenza la mera assenza di detti periodi.

LA SENTENZA

Il Giudice di Pace di Bergamo ha chiarito che ciò non è ammissibile.  La contestazione viene anzi definita come “assolutamente generica” e l’autorità giudicante nello specifico statuisce:

non basta infatti dire che il conducente “ometteva di commutare in altri lavori o disponibilità i tempi di carico scarico merci” ma è necessario anche specificare in cosa si è sostanziata tale violazione, mentre i verbalizzanti non hanno provato in alcun modo quale attività, diversa dalla guida, avrebbe svolto il conducente

La novità di rilievo consiste nel fatto che attraverso questa sentenza viene stabilito che la mera assenza di attività registrate come “altre attività” non costituisce di per sè una infrazione.
Non avendo fornito prova certa la responsabilità del conducente non può dirsi dimostrata e la contestazione appare quindi imprecisa e superficiale. Su queste motivazioni il Giudice ha ritenuto la contestazione completamente viziata e  la multa è stata in definitiva annullata.

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Leggi anche l’articolo: CORTE DI CASSAZIONE: manomissione tachigrafo è reato penale

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