Trasporto passeggeri: chiarimenti dall’Ispettorato del Lavoro
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce, attraverso una nota, la disciplina applicabile ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto persone.

trasporto passeggeri

 

La Direzione centrale per il coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina applicabile ai tempi di guida e di riposo per gli autisti che alternano servizi pubblici di linea superiori e inferiori a 50 km.

Tempi di guida e di riposo: la normativa

La materia dei limiti di guida e riposo trova la sua disciplina nel Regolamento CE 561/2006. Questa si applica, nel trasporto passeggeri, a tutti i conducenti di veicoli aventi 9 posti compreso il conducente.
Lo stesso regolamento prevede però dei casi di espressa esenzione: l’art 3 lett “A” fa espresso riferimento ai veicoli in servizio regolare di linea per il trasporto passeggeri , il cui percorso non superi i 50 km. In questi casi troverà applicazione la disciplina nazionale contenuta nella Legge n. 138/1958.

La nota introduce un chiarimento per quei casi in cui, un conducente normalmente adibito a servizi regolari di linea inferiori a 50 km si trovi ad effettuare un servizio rientrante nel campo di applicazione del Reg. CE 561/2006. Fino ad ora questa fattispecie era attribuita al “criterio di prevalenza” di cui all’interpello del 20 marzo 2009. Questi era inerente però all’individuazione della disciplina dell’orario di lavoro per i dipendenti di imprese di autotrasporto che effettuino anche attività differenti dalla guida.
Con la nuova nota viene fatta chiarezza.

LA NUOVA REGOLA

Ora è stabilito che, qualora il conducente svolga un’attività rientrante nel Reg CE 561/2006, dovrà trovare piena applicazione la disciplina dei tempi di riposo autisti giornalieri e settimanali previsti dal Regolamento.

 

 

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