A seguito delle nuove regole in vigore da Febbraio 2022 il Ministero ha fornito chiarimenti specifici su documenti e condizioni per l’effettuazione del Cabotaggio stradale all’interno del territorio italiano.
Dopo la circolare di chiarimenti n.3834, attinente le modifiche apportate dal Pacchetto Mobilità al distacco transnazionale il Ministero degli Interni ha ritenuto opportuno intervenire e spiegare anche le nuove regole riguardanti il cabotaggio stradale all’interno del territorio italiano.
La Circolare n.6311, dopo una breve introduzione, chiarisce le condizioni ora da soddisfare, e la documentazione da avere, affinché il cabotaggio effettuato in Italia sia a norma di legge.
Dal 21 febbraio 2022 i conducenti non potranno effettuare, con lo stesso veicolo e nello stesso Stato membro, trasporti nell’arco di quattro giorni dal termine dell’ultimo trasporto di cabotaggio.
Cabotaggio stradale: documentazione da esibire
Sarà opportuno che i conducenti abbiano sempre a bordo la documentazione che attesti:
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- il precedente trasporto internazionale;
- ogni trasporto di cabotaggio successivo;
- i trasporti effettuati nei quattro giorni antecedenti il trasporto internazionale (se in quel periodo il veicolo si trovava all’interno del territorio dello stesso Stato ospitante).
Sempre per quanto riguarda la documentazione da esibire il Ministero precisa che la documentazione attestante il trasporto internazionale può anche essere trasmessa in modalità elettronica dall’impresa che ha predisposto il trasporto se contattata dal conducente durante il controllo. Questo significa che il conducente non sarà sanzionato immediatamente, per il semplice non avere a bordo detta documentazione. Solo se non riuscirà a farseli inviare entro la fine del controllo scatterà la sanzione. In caso di dubbio o impossibilità di verificare gli agenti possono richiedere di inviare la documentazione al proprio Ufficio e riservarsi di verificarli successivamente.
Dal 21 maggio 2022 entrerà in vigore inoltre la riduzione della massa massima ammissibile dei veicoli esentati dall’obbligo del possesso della licenza comunitaria. Tutti i veicoli adibiti a trasporti internazionali di merci su strada sopra le 2,5 tonnellate dovranno ora avere tale licenza (il precedente limite era 3,5t).
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