Distacco Transnazionale: chiarimenti dal Ministero
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In attesa del formale recepimento delle disposizioni contenute nella Direttiva 2020/1057, il Ministero ha chiarito come comportarsi nei controlli su strada.

La situazione attuale

Come già analizzato nell’articolo sul Distacco transnazionale il 2 febbraio sono entrate in vigore le nuove norme introdotte dalla Direttiva UE 2020/1057. Le Direttive per essere efficaci in Italia necessitano di un’attività di recepimento ma non si è ancora provveduto. Nelle more il Ministero degli Interni ha ritenuto opportuno chiarire come debbano comportarsi gli agenti durante i controlli su strada.

La Nota del Ministero sul distacco transnazionale

La Circolare n.3834 del 4 febbraio 2022, dopo aver brevemente esaminato la Direttiva, il suo contenuto e ribadito che l’Italia non ha ancora provveduto ad recepirla, conferma che la normativa in vigore nel nostro Paese rimane ad oggi quella contenuta nel Dlgs 136 del 2016. Il problema sorge nei confronti di quelle imprese che abbiano effettuato la dichiarazione di distacco nelle nuove forme. Come dovranno comportarsi gli agenti nei confronti dei conducenti che verranno fermati e presenteranno la nuova dichiarazione, saranno sanzionati? 

Il Ministero adotta una soluzione di compromesso e precisa che, in sede di controlli e fino a quando non si sarà provveduto a recepire formalmente le nuove norme, saranno considerare pienamente efficaci:

  • le comunicazioni fatte ex art.10 Dlgs 136/2016, quelle cioè in base alla normativa antecedente l’entrata in vigore della Direttiva 2020/1057;
  • le comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 1 paragrafo 11 della Direttiva 2020/1057 ovvero attraverso l’interfaccia pubblica connessa IMI.

La conseguenza è che il conducente che, in occasione di un controllo su strada, esibisca una comunicazione effettuata tramite l’interfaccia IMI sarà considerato in regola e non verrà sanzionato.

La sanzione prevista ex art. 12, comma 1-bis, del Dlgs. n.136/2016 troverà applicazione solo nel caso in cui il conducente non esibisca ALCUN documento che attesti l’avvenuta comunicazione del distacco transnazionale.

Leggi anche l’articolo: AUTOVELOX: verbali nulli se non visibile

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