AUTOVELOX: verbali nulli se non visibile
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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 4002 dell’8 febbraio 2022, chiarisce la corretta interpretazione dell’art. 142 CdS.

Nuovi e più stringenti requisiti per la validità dei verbali basati sulle risultanze degli autovelox. L’8 febbraio 2022, con l’Ordinanza n.4007, la Corte di Cassazione ha chiarito la corretta interpretazione dell’art. 142 del CdS. Ora i verbali per eccesso di velocità potranno essere annullati se l’autovelox non sarà ben visibile agli automobilisti.

Il TESTO di legge:

L’art. 142 del Codice della Strada al comma 6 bis dispone:

«Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice.».

La questione di diritto è nata attorno alla corretta interpretazione della locuzione “ben visibili” e più specificatamente ci si è domandato se fosse un requisito a sé stante o una ripetizione a carattere rafforzativo della disposizione che prevede l’obbligo della preventiva segnalazione. Il Giudice di Pace e successivamente anche il Tribunale di Vicenza avevano entrambi optato per quest’ultima opzione interpretativa sostenendo che il requisito della visibilità sarebbe da riferire ai cartelli segnaletici e non alle postazioni di controllo.

L’INTERPRETAZIONE della Corte di Cassazione su autovelox fissi e autovelox mobili:

Di diverso avviso sono stati invece i giudici della Suprema Corte che, analizzando il testo di legge, hanno poi correttamente statuito:

L’articolo 142, co. 6-bis, del Codice della Strada, […] va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”.

Nella motivazione della decisione i giudici hanno specificato come la prima disposizione tende a garantire che gli automobilisti vengano informati della presenza di autovelox fissi e autovelox mobili prima di transitare davanti alla stessa mentre la seconda disposizione serve per permettere agli automobilisti di individuare effettivamente la postazione di controllo quando transitano davanti alla stessa e avere contezza del tempo e del luogo della rilevazione. 

Il ragionamento della Suprema Corte era già stato parzialmente affrontato nella sentenza n. 29595/2021 ma adesso, attraverso una più precisa disamina dell’intero comma 6-bis, viene meglio chiarito lo scopo e il preciso significato dell’espressione “ben visibili”. Viene inoltre estesa la portata del testo anche alle auto civetta, mezzi privi di qualsivoglia colore istituzionale e quindi non altrimenti identificabili.

I REQUISITI alla luce della sentenza:

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso e chiarito definitivamente che i requisiti per la validità delle sanzioni basate sui rilevamenti degli autovelox sono due:

  • la postazione di controllo deve essere segnalata con adeguato anticipo;
  • l’effettivo dispositivo di rilevamento della velocità sia ben visibile e riconoscibile agli automobilisti 

Leggi anche l’articolo: Distacco Transnazionale: chiarimenti dal Ministero

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