Con circolare del 16 marzo 2021 il Ministero dell’Interno specifica la portata delle novità di agosto 2020 delineando la procedura da seguire per la sostituzione dei sigilli del cronotachigrafo ad opera degli agenti.
LA CIRCOLARE
Con circolare del 16 marzo 2021 il Ministero dell’Interno specifica la portata delle novità di agosto 2020 sui sigilli del tachigrafo. Con questo documento si delinea la procedura per la sua sostituzione durante un controllo da parte degli agenti.
La più importante delle previsioni dell’art. 2 Reg. 1054/2020 riguarda la possibilità che il funzionario di controllo possa sostituire in autonomia un sigillo rimosso durante le verifiche.
COME RIMUOVERE I SIGILLI
Le nuove disposizioni rientrano nell’ambito delle facoltà attribuite agli organi di controllo ai sensi della normativa nazionale e comunitaria. In particolare, qualora l’organo preposto al controllo intenda rimuovere i sigilli del tachigrafo deve:
- Lasciare inserita la propria carta di controllo nel tachigrafo dal momento della rimozione del sigillo fino alla conclusione dell’ispezione o all’apposizione di un nuovo sigillo;
- compilare una giustificazione scritta con le seguenti informazioni: numero di identificazione del veicolo, nome del funzionario, autorità di controllo e Stato membro, numero della carta di controllo, numero del sigillo rimosso, data e ora della rimozione del sigillo, numero del nuovo sigillo (qualora venga apposto da parte del funzionario di controllo).
Con l’attuale quadro normativo cambia quindi il potere di ispezione del tachigrafo. Ora gli agenti possono smontare l’apparecchio, rimuovere e sostituire i sigilli del cronotachigrafo analogico e i sigilli del cronotachigrafo digitale in autonomia, senza l’intervento di un’officina autorizzata.
I CASI IN CUI PROCERE ALLA RIMOZIONE DEI SIGILLI
In merito alla rimozione dei sigilli del cronotachigrafo bisogna distinguere due circostanze:
1 – La rimozione dei sigilli tachigrafo è giustificata dal fondato motivo di ritenere che il dispositivo o le sue componenti sono alterati, manomessi o non funzionanti.
In tal caso:
Se non si accertano anomalie di funzionamento o alterazioni, i funzionari possono sostituire i sigilli ed il veicolo potrà circolare senza la necessità di recarsi in officina neanche per la calibrazione. Se non è possibile sostituire i sigilli, il conducente deve essere invitato a recarsi presso un’officina autorizzata per la sostituzione con spese a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o autorizzazione, entro sette giorni decorsi i quali il mezzo non potrà più circolare. Le spese per il ripristino della funzionalità sono a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o autorizzazione.
Se si accertano anomalie di funzionamento o alterazioni, il conducente deve essere invitato a recarsi presso un’officina autorizzata entro dieci giorni per la sostituzione, con spese a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o autorizzazione. Sino a tale momento il veicolo non potrà essere posto in circolazione se non per raggiungere la destinazione o per recarsi presso l’officina suindicata.
2 – La rimozione viene fatta durante un controllo, senza che vi sia fondato motivo di ritenere che il dispositivo sia alterato, manomesso o non funzionante.
In tal caso:
Se si accertano anomalie di funzionamento o alterazioni, i funzionari possono sostituire i sigilli. In questo caso il veicolo potrà continuare a circolare senza la necessità di recarsi in officina neanche per la calibrazione. Se non si possono sostituire i sigilli, il ripristino va effettuato presso un’officina autorizzata. Le relative spese sono a carico dell’organo di polizia che ha effettuato la rimozione.
Se si accertano anomalie di funzionamento o alterazioni, il conducente deve recarsi presso un’officina autorizzata entro dieci giorni. La sostituzione e le spese saranno a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o autorizzazione. Sino a tale momento il veicolo non potrà essere posto in circolazione se non per raggiungere la destinazione o per recarsi presso l’officina suindicata.
ATTENZIONE: ALTERAZIONE E MANOMISSIONE SIGILLI
Si ribadisce che il ripristino dei sigilli può essere effettuato solo nel caso in cui non sia stata rilevata alcuna alterazione, manomissione sigilli del cronotachigrafo o malfunzionamenti. In occasione della rimozione e dell’eventuale sostituzione deve essere redatta una giustificazione scritta e tradotta in inglese. Copia dei verbali sia in italiano che in inglese deve essere consegnata al conducente. Ai verbali dovrà essere allegata una stampa degli eventi del veicolo, da eseguire al termine delle operazioni e prima di rimuovere la carta di controllo. In quest’ultima dovrà risultare anche l’eventuale scollegamento del sensore operata mentre era inserita la carta di controllo stessa. Sulla stampa dovrà poi essere annotato il nome dell’ufficio dal quale dipendono gli agenti addetti al controllo e dovrà essere dagli stessi sottoscritta. Tale operazione ha lo scopo di fornire una prova delle operazioni di verifica compiute.