Chiarimenti in materia di infrazioni riguardanti tempi di guida, riposo e interruzioni rilevate in altro Stato membro.
Il 9 settembre, con la sentenza n. 906/19, la Corte di Giustizia Europea si è espressa in materia di infrazioni riguardanti le irregolarità nell’uso del cronotachigrafo sui veicoli adibiti al trasporto persone.
Sanzioni cronotachigrafo: tempi e orari di guida, riposo e interruzioni
L’organo europeo, in primis, ha confermato la possibilità, ex art. 19 Reg. 561/2006, di sanzionare ai conducenti una violazione commessa in un altro stato membro. La novità si individua invece nella limitazione della materia oggetto di controllo per quanto riguarda le sanzioni cronotachigrafo. Sono sanzionabili ora solo tempi e orari di guida, di riposo e le interruzioni. A parere della Corte, quindi, tutte le infrazioni sanzionate in uno Stato diverso da quello di commissione non sono sanzionabili se non riguardano il Regolamento 561 del 2006.
Il quesito trae origine dal dettato specifico del citato art. 19 il quale, al paragrafo 2, afferma:
“Uno Stato membro autorizza le autorità competenti a infliggere una sanzione a un’impresa e/o un conducente per un’infrazione al presente regolamento rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo”.
Giustamente la Corte sottolinea che, così come è formulato, il testo con l’espressione “al presente regolamento” non può che riferirsi solo Reg. 561/2006. Questo comporta che l’ambito delle infrazioni sanzionabili ex art. 19 paragrafo 2 è solo quello relativo alla materia trattata dal sopracitato regolamento e cioè periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo. Nessun rimando è fatto ai testi che disciplinano l’uso del cronotachigrafo, ovvero prima il Reg. 3821/85 e poi il Reg. 165/2014.
Il testo della sentenza:
Per essere esatti la Corte ha scritto:
“… il fatto che detto articolo 19 si riferisca, ai paragrafi 1 e 4, alle infrazioni dei regolamenti n.561/2006 e 3821/85, mentre al paragrafo 2 si riferisce solo alle infrazioni del regolamento n. 561/2006, conferma che quest’ultimo paragrafo non può essere interpretato come riferimento alle infrazioni del regolamento n.3821/85.”
La Corte ha quindi concluso, per come è formulato ora il testo, per una inevitabile esclusione delle infrazioni dal regolamento 165/2014 tra il novero di quelle sanzionabili anche in uno Stato diverso da quello di violazione. Più precisamente in sentenza si è detto:
“L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 561/2006 deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti di uno Stato membro possano imporre una sanzione al conducente di un veicolo o a un’impresa di trasporto per un’infrazione al regolamento n. 3821/85, come modificato dal regolamento n. 561/2006, commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo ma accertata sul suo territorio e che non abbia già dato luogo a una sanzione”.
Precisazione importante:
La Corte di Giustizia Europea ha comunque voluto fare una precisazione importante. Questa interpretazione è da accogliersi solo in quanto l’unica che permette di rispettare il principio di legalità. Allo stato attuale del diritto dell’Unione, diversamente interpretando la norma, verrebbe meno la certezza del diritto. Si coglie quindi, molto chiaramente, l’invito per un intervento del legislatore, unico soggetto che può intervenire senza violare il sopracitato principio fondamentale.
Sarà interessante osservare ora gli effetti, all’interno delle varie legislazioni e sistemi giudiziari nazionali, di questa pronuncia.