Sono stati introdotti importanti cambiamenti alla disciplina riguardante il tachigrafo.
Modificate le norme sui tempi di guida, di riposo e le relative deroghe.
Il 20 agosto 2020 è entrato in vigore il REG 1054/2020 (rinominato “Pacchetto Mobilità“) con il quale sono state introdotte importanti modifiche alla normativa sul tachigrafo. I cambiamenti più significativi riguardano l’ambito di applicazione del Reg. 561/06, le norme sui tempi di guida e riposo, l’utilizzo del tachigrafo e il periodo di tempo controllabile dagli organi di controllo.
ESTENSIONE CAMPO DI APPLICAZIONE TACHIGRAFO DIGITALE
A partire dal 01/07/2026 l’obbligo di installazione e uso del tachigrafo, così come il rispetto dei tempi di guida e riposo, sarà esteso ad una nuova categoria di veicoli: i mezzi di massa ammissibile superiore a 2,5 tonnellate impegnati in operazioni di trasporto internazionale o cabotaggio.
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE PAESE DI INIZIO/FINE: LOCALIZZAZIONE MEZZI
È stato introdotto l’obbligo di dichiarare il paese di inizio e il paese di fine del lavoro giornaliero . Tale obbligo è esteso anche a coloro che guidano mezzi dotati di tachigrafo analogico. In tal caso il conducente è tenuto a segnare a mano sul disco il luogo di inizio e il luogo di fine.
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE ATTRAVERSAMENTO FRONTIERA
Oltre all’obbligo di dichiarazione del paese di inizio/fine, il pacchetto mobilità ha introdotto l’obbligo di dichiarazione degli attraversamenti di frontiera. Nello specifico è ora previsto che, all’attraversamento della frontiera, il conducente debba inserire il simbolo del Paese in cui sta entrando. La dichiarazione deve essere effettuata nell’area di sosta più vicina possibile alla frontiera, o subito prima di essa o subito dopo averla attraversata. Qualora l’attraversamento della frontiera avvenga via nave o convoglio ferroviario, la dichiarazione dovrà essere fatta al porto o alla stazione di arrivo. Tale obbligo, per i tachigrafi digitali, entrerà in vigore a partire dal 2 febbraio 2022.
DEROGA RIPOSO SETTIMANALE
Limitatamente al trasporto merci, la riforma prevede un’importante deroga nell’ambito dei trasporti internazionali.
Il conducente, in caso di trasporto internazionale, potrà ora effettuare due riposi settimanali ridotti consecutivi. Questo a condizione che, nel corso di quattro settimane consecutive, siano presenti almeno quattro periodi di riposo settimanale di cui almeno due regolari. Il trasporto viene considerato internazionale qualora il conducente inizi i due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori dello Stato dell’impresa. In caso venga sfruttata la deroga, il conducente dovrà effettuare un riposo compensativo. Il recupero dei due precedenti riposi ridotti dovrà avvenire entro il successivo risposo settimanale regolare.
TRAGHETTO/TRENO
In materia di attraversamenti con traghetto o treno, alla consueta deroga per i riposi giornalieri si aggiungerà la possibilità di derogare anche ai riposi settimanali. Ora il conducente, nel corso di un riposo giornaliero regolare o di un riposo settimanale ridotto, potrà interromperlo per effettuare altre attività. Questo potrà essere fatto al massimo in due occasioni e per un massimo di un’ora complessivamente. Tale deroga può essere concessa solo qualora il conducente disponga di una cabina letto, di una branda o di una cuccetta. La possibilità di interrompere due volte un riposo settimanale regolare, invece, è concessa solo qualora la durata prevista della tratta sia superiore a 8 ore. Oltre a ciò il conducente dovrà avere a disposizione una cabina letto.
DEROGA GUIDA GIORNALIERA/SETTIMANALE
Alla già presente deroga ai tempi di guida e riposo, prevista per casi eccezionali ed imprevedibili, si aggiungeranno due nuove casistiche. In particolare il conducente ora può:
- derogare di un’ora al massimo i periodi di guida per raggiungere la sede dell’impresa o la propria residenza e iniziare un periodo di riposo settimanale;
- superare di massimo due ore i periodi di guida, qualora ciò sia necessario per raggiungere la sede dell’impresa o la propria residenza per iniziare un periodo di riposo settimanale regolare. In tal caso, il conducente deve osservare un’interruzione di 30 minuti consecutivi prima del periodo di guida aggiuntivo.
La riforma stabilisce, infine, che tutti i periodi di estensione fruiti devono essere compensati da equivalenti periodi di riposo effettuati entro la terza settimana successiva.
PERIODO CONTROLLABILE
A partire dal 31/12/2024, il periodo oggetto di controllo su strada sarà esteso agli ultimi 56 giorni.
Sarà importante ora vedere come il panorama del settore dei trasporti accoglierà i tanti e profondi cambiamenti che il pacchetto mobilità ha introdotto.
Leggi anche l’articolo: Archivio Dati tachigrafici: verifica gratuita