Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore della logistica, del trasporto merci e della spedizione ha subito alcune modifiche significative, che hanno impatti sia sul personale viaggiante che non viaggiante. Questi cambiamenti riguardano aspetti fondamentali come l’orario di lavoro, i diritti e doveri dei lavoratori, i provvedimenti disciplinari e le indennità di trasferta. In questo articolo, esamineremo le principali modifiche introdotte, cercando di fornire una guida utile per comprendere le novità e come potrebbero influenzare il lavoro quotidiano nel settore.
Le principali modifiche al CCNL
Art. 6: Classificazione del personale non viaggiante
Una delle modifiche più rilevanti riguarda la classificazione del personale non viaggiante, con l’introduzione di nuove figure professionali e la revisione di quelle esistenti. Inoltre, è stata prevista l’eliminazione di profili ormai obsoleti. Una novità interessante è che i profili soppressi rimarranno attivi fino a esaurimento del personale già inquadrato. Tuttavia, il Livello VI junior verrà definitivamente soppresso entro il 31 dicembre 2025.
Art. 9: Orario di lavoro per il personale non viaggiante
L’articolo 9 ha introdotto modifiche importanti riguardo l’orario di lavoro per il personale non viaggiante. In particolare, per lavoratori come magazzinieri e addetti allo stoccaggio, è stata introdotta una maggiore flessibilità nell’orario di lavoro. L’orario deve essere definito all’inizio di ogni anno, con la possibilità di modifiche tramite accordi con le rappresentanze sindacali. Inoltre, i lavoratori che operano su turni di 8 ore avranno diritto a una pausa retribuita di 30 minuti durante il turno.
Art. 11 bis: Orario e modalità di lavoro per il personale viaggiante
Le modifiche introdotte dall’articolo 11 bis riguardano l’orario di lavoro del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue. Con l’introduzione di nuove modalità di accertamento della discontinuità, le aziende hanno la possibilità di applicare un regime derogatorio che permette di superare il limite di 39 ore settimanali, portandolo a 47 ore per i lavoratori impiegati in mansioni discontinue.
Art. 32: Diritti e doveri – Provvedimenti disciplinari
Un altro aspetto fondamentale riguarda i provvedimenti disciplinari. Per poter ora trattenere i danni al lavoratore è necessario comunicare alle organizzazioni sindacali competenti gli estremi delle Polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro.
E’ stata inoltre introdotta come sanzione disciplinare la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 10 giorni, per comportamenti come assenze ingiustificate, simulazioni di malattia, o mancato rispetto delle norme di sicurezza.
Licenziamento disciplinare e modifiche al preavviso
E’ stato modificato il licenziamento disciplinare per assenze ingiustificate. L’azienda può ora recedere dal contratto se le assenze ingiustificate sono superiori a cinque giorni consecutivi. Inoltre, il preavviso di licenziamento e dimissioni è stato modificato per alcune categorie di lavoratori, con un periodo di preavviso che varia dai 15 ai 20 giorni, a seconda della qualifica.
Articolo 62: Rimborso spese – Indennità di trasferta
Le modifiche più recenti all’articolo 62 stabiliscono nuove misure per l’indennità di trasferta, che sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2025. Le indennità per i servizi in territorio nazionale ed estero sono aumentate, con una distinzione fra il tempo di trasferta e le ore lavorate.
Conclusioni
Le modifiche al CCNL logistica, trasporto merci e spedizione introducono diversi cambiamenti significativi che influenzano le modalità di lavoro, le responsabilità e i diritti dei lavoratori. Le aziende del settore devono prendere atto di queste novità e adeguarsi alle nuove disposizioni, per garantire una corretta gestione del personale e rispettare la normativa.