ECCESSO VELOCITÀ: nullo il verbale emesso sulla base delle risultanze tachigrafiche
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Il Tribunale di Alessandria ha annullato un verbale per eccesso di velocità basato sui dati della velocità estratti dal tachigrafo installato a bordo del mezzo fermato per contrasto della normativa nazionale con quella sovraordinata europea. 

Il Tribunale di Alessandria, con sentenza del Settembre 2022, ha chiarito che il tachigrafo digitale non è uno strumento che può essere fonte di prova al fine di sanzionare il superamento dei limiti di velocità ex art. 142 comma VI Codice della Strada, annullando una sentenza del Giudice di pace di Tortona. 

IL CASO:  LETTURA DATI TACHIGRAFO DIGITALE

A seguito di un controllo su strada un conducente si era visto elevare un verbale per eccesso di velocità, l’eccesso era stato rilevato sulla base delle risultanze estratte dalla lettura dati tachigrafo digitale installato a bordo del mezzo fermato. Il Giudice di Pace di Tortona aveva inizialmente confermato il verbale e considerato il tachigrafo perfettamente idoneo a fornire prova in tal senso.

LA SENTENZA

Il Tribunale di Alessandria, in sede di appello, ha chiarito che ciò non è ammissibile. Nonostante il dettato dell’art. 142 CdS lo preveda, per contrasto del dettato di quest’ultimo con la normativa europea, i dati sulla velocità registrati dai tachigrafi non possono essere fonte di prova. La Corte ha anzi ricordato che l’Italia proprio a questo proposito è stata assoggettata a procedimento d’infrazione ed è in stato di mora dal 2020.

La Corte ha ricordato innanzitutto il principio generale per cui la normativa nazionale italiana è valida e applicabile fintanto che questa non si pone in contrasto con la normativa europea sovraordinata. Nel caso di specie la previsione dell’art. 142 comma VI CdS, ponendosi in questa specifica situazione, è da disapplicare. In altre parole la normativa europea, non annoverando la lettura della velocità tra quelle utilizzabili ai fini sanzionatori non permette al legislatore italiano di utilizzarla come fonte di prova. Non è quindi possibile irrogare un verbale utilizzando le letture registrate nella memoria di massa dei tachigrafi. 

Su queste motivazioni la multa è stata dunque annullata.

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Leggi anche l’articolo: CORTE DI CASSAZIONE: manomissione tachigrafo è reato penale

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