CQC: guida permessa in attesa del duplicato
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Tenuto conto della necessità per i conducenti di svolgere la propria attività una volta frequentato il corso di formazione periodica, nelle more del rilascio del duplicato verrà prevista la possibilità di condurre i veicoli con un “documento provvisorio di guida”.

LA SITUAZIONE AL 29 GIUGNO 2022 PER IL DUPLICATO CQC

Come è noto tutti i certificati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022 hanno conservato la loro validità fino al 29 giugno 2022 e, come precisato nella Circolare Ministeriale n.39841 del 27 dicembre 2021, rientrano tra questi i documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia. Questo ha portato numerosi conducenti ad attendere per il rinnovo e in ultimo a presentare un notevole numero di istanze di rinnovo della CQC in prossimità della scadenza della proroga ministeriale.

In conseguenza di ciò, si è determinato un anomalo incremento del carico di lavoro che compete agli UMC (Uffici Motorizzazione Civile) e l’elaborazione delle istanze presentate e l’emissione del duplicato CQC non appare realisticamente possibile che sia evaso entro la data del 29 giugno 2022.

Pertanto, tenuto conto della necessità per i conducenti professionali di svolgere la propria attività una volta adempiuto all’obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica, e nelle more del rilascio del predetto duplicato si rende necessario prevedere la possibilità di consentire agli stessi di condurre i veicoli con un “documento provvisorio di guida”. Tale documento sarà emesso dall’ autoscuola o studio di consulenza automobilistica che ha presentato l’istanza di rinnovo di validità della CQC.

CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO PROVVISORIO DI GUIDA:

  • Il documento provvisorio di guida, temporaneamente sostitutivo della CQC, indica:

– le generalità del conducente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale)
– il numero della CQC scaduta di validità per la quale è stata formalizzata istanza di rinnovo;
– l’UMC presso il quale è stata presentata la relativa istanza;
– la data di formalizzazione dell’istanza;
– il numero di marca operativa con il quale l’istanza stessa è stata acquisita al sistema operativo;
– la data di rilascio del documento provvisorio di guida;

Il documento deve recare in calce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto che ha presentato l’istanza dovrà firmare digitalmente.
Il documento provvisorio così emesso e firmato, deve essere consegnato in copia al titolare della CQC e custodito a cura del soggetto che lo ha rilasciato.
Nei soli casi in cui l’istanza di emissione di duplicato della CQC sia stata presentata dall’interessato direttamente presso un UMC, il permesso provvisorio di circolazione potrà essere richiesto presso il medesimo.

Il permesso provvisorio di guida di cui alla circolare:
– può essere rilasciato per istanze di rinnovo di validità della CQC formalizzate entro e non oltre il 31 agosto 2022;
– ha validità fino alla data di emissione e recapito del duplicato CQC rinnovato nella validità e comunque non oltre sei mesi dalla data di rilascio.

Qui in allegato è possibile rinvenire il fac-simile che il Ministero ha predisposto per il documento provvisorio di guida.

Leggi anche l’articolo: PATENTI: in scadenza le ultime proroghe Covid

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