Distacco Transnazionale: nuove regole dal 2 Febbraio 2022
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Nuove norme, in attesa di recepimento da parte dell’Italia, per la dichiarazione di distacco.

Il 2 febbraio sono entrate in vigore le nuove norme introdotte dalla Direttiva UE 2020/1057 all’interno del cosiddetto “PACCHETTO MOBILITÀ“. La Direttiva, anche se non ancora pienamente efficace in Italia, introduce nuove norme per quanto riguarda il distacco transnazionale dei conducenti nel settore del trasporto su strada e tutta una serie di obblighi amministrativi in capo alle aziende. 

E’ opportuno ricordare che le Direttive Europee sono uno degli atti giuridici adottabili all’interno dell’Unione Europea, essi sono indirizzati a tutti gli Stati membri e sono per loro vincolanti ma, per essere efficaci all’interno dei singoli Paesi, necessitano di un’attività di recepimento. L’Italia non ha ancora ottemperato all’obbligo e quindi le disposizioni non sono ancora pienamente efficaci all’interno del nostro territorio nazionale. In attesa del recepimento è però opportuno analizzare le novità introdotte.

Distacco Transnazionale UE

Innanzitutto è opportuno puntualizzare l’ambito in cui la Direttiva va a intervenire: Il distacco transnazionale non è altro che una particolare tipologia di distacco dove distaccante e distaccatario sono ubicati in Stati membri diversi. Nello specifico esso si verifica quando i lavoratori sono inviati a lavorare sotto la direzione di un altro datore di lavoro localizzato in un altro Paese membro dell’UE. Il distacco transnazionale UE si ha anche quando un’agenzia di somministrazione di un Paese membro invia i propri dipendenti presso un soggetto utilizzatore ubicato in un altro Paese membro.

Il Sistema di Informazione del Mercato Interno (IMI)

E’ evidente che la diversità di lingua, il fare capo a differenti organi amministrativi e differenti moduli, comporta tutta una serie di difficoltà, soprattutto in ottica di comunicazione e controllo ed è proprio queste problematiche che la Direttiva  UE 2020/1057 cerca di risolvere. L’obiettivo è di evitare le frodi nel settore rafforzando i controlli e la cooperazione a livello di Unione Europea.
Nello specifico, allo scopo di uniformare le procedure operative in tutti i paesi dell’UE,  è previsto ora l’obbligo in capo alle imprese di trasmettere una dichiarazione nel caso di distacco di lavoratori e in particolar modo questo dovrà avvenire attraverso il SISTEMA DI INFORMAZIONE DEL MERCATO INTERNO (IMI). Questo sistema, già esistente dal 2008, viene ora ad essere individuato come mezzo per facilitare lo scambio di informazioni tra le imprese in fase di distacco. L’IMI sarà anche lo strumento attraverso il quale gli organi di controllo potranno verificare e controllare il rispetto degli obblighi amministrativi a breve spiegati.

Gli OBBLIGHI: distacco transnazionale adempimenti

Questi i principali obblighi previsti dalla Direttiva per quanto concerne il distacco dei conducenti:

  • Trasmettere una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui il conducente è distaccato. Questo deve essere effettuato al più tardi all’inizio del distacco, utilizzando un apposito formulario multilingue e trasmesso attraverso l’IMI.
  • Assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico copia della dichiarazione di distacco;
  • Conservare a bordo del mezzo la dichiarazione di distacco, la documentazione comprovante le operazioni di trasporto che si stanno svolgendo nel Paese ospitante e le registrazioni del tachigrafo;
  • Trasmettere tramite l’IMI, dopo il periodo di distacco e in caso di richiesta, tutta la documentazione riguardante l’operazione, la documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente nel periodo di distacco, i prospetti orari di lavoro e le prove di avvenuto pagamento.


Quando si è in una condizione di distacco transnazionale dei lavoratori?

Per capire quando si è sottoposti agli oneri sopra riportati, ovvero quando si è in una condizione di distacco transnazionale dei lavoratori, è necessario comprendere se il lavoratore è da considerarsi distaccato o meno. Ai sensi dell’art. 2 paragrafo 1 della Direttiva 96/71/CE si è lavoratori distaccati quando, per un periodo limitato, si svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio si lavora abitualmente.

Quando NON si è lavoratori distaccati?

Fermo restando la definizione sopra riportata il conducente non verrà considerato distaccato:

  • quando si effettuano operazioni di trasporto bilaterale, di merci o con riguardo ai passeggeri;
  • quando si effettua una attività di trasporto bilaterale e si effettua una sola attività di carico e/o scarico negli Stati membri o paesi terzi che si attraversano;
  • quando si effettua una attività di trasporto bilaterale, non si fanno attività aggiuntive e si fa seguire a questo trasporto un nuovo trasporto bilaterale con al massimo due attività di carico e/o scarico merci nello stesso Stato;
  • quando si transita attraverso il territorio di uno Stato membro senza effettuare operazioni di carico/scarico merci o senza far salire/scendere passeggeri;

Per TRASPORTO BILATERALE DI MERCI s’intende la movimentazione di merci basato su un contratto di trasporto dallo Stato membro di stabilimento e un altro Stato membro o a un paese terzo o da un altro Stato membro o un paese terzo allo Stato membro di stabilimento.

Controlli e nuove procedure

La direttiva contiene anche tutta una serie di disposizioni in materia di controlli. Nello specifico, all’art. 5, viene stabilito che gli Stati membri effettuano, almeno sei volte l’anno, controlli concertati per controllare su strada i conducenti e i veicoli. Gli Stati membri si devono impegnare inoltre ad organizzare controlli concertati presso i locali delle imprese di trasporto. Tali controlli devono essere effettuati in contemporanea dalle autorità di controllo di più Stati membri operando ciascuna nel proprio territorio.

Considerazioni Finali

Trattandosi di una Direttiva Europea le disposizioni, per essere pienamente efficaci in Italia, necessitano di una attività di recepimento da parte dell’Italia. Ciononostante si consiglia alle aziende interessante di attivarsi e adeguare il prima possibile il proprio operato alle nuove procedure.

Leggi anche l’articolo: Ispettorato Nazionale del Lavoro: chiarimenti sullo scarico dati

Per maggiori informazioni sulle procedure e scoprire se si rientra effettivamente negli obblighi predisposti dalla nuova normativa contattaci!

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