RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE: Aggiornata la normativa
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L’Italia adegua la normativa nazionale al Reg. 165/2014 in materia di rilascio carte tachigrafiche e tenuta dei registri

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 14 dicembre 2021 il nuovo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 ottobre 2021. Il documento recupera e riorganizza, in un unico provvedimento, la normativa attinente le modalità di rilascio di tutte le tipologie di carte tachigrafiche (carta del conducente, carta azienda, carta dell’officina e carta di controllo). Viene inoltre aggiornata la normativa sulla tenuta del registro dei dati elettronici di sicurezza e del registro elettronico nazionale contenente le informazioni relative alle carte tachigrafiche conducente rilasciate.

La materia era regolata precedentemente dal Decreto Ministeriale del 23 giugno 2005 ma, a seguito delle evoluzioni normative generatesi negli anni, si necessitava un intervento riorganizzatore. In particolar modo era necessario adeguare la normativa italiana alle disposizioni del Regolamento UE n.165/2014 anche se, in quanto direttamente applicabili, le sue norme erano già in vigore in Italia.

Anche se di fatto gli adempimenti a carico delle aziende di trasporto non mutano analizziamo con ordine le nuove disposizioni e quindi l’assetto normativo ora vigente.

MODALITÀ DI RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA AZIENDALE:

La carta tachigrafica aziendale è emessa dalle Camere di commercio competenti per territorio in base al luogo in cui il richiedente ha la propria residenza stabile o la propria sede aziendale.

Le istanze sono presentate mediante appositi modelli approvati dal Ministero e le carte tachigrafiche sono rilasciate, con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale, in modo da garantire che il loro costo non sia superiore a quello praticato negli altri Stati dell’Unione Europea.

DOMANDA DI RINNOVO DELLE CARTE TACHIGRAFICHE

Il titolare della carta è tenuto a presentare la domanda di rinnovo alla Camera di commercio presso cui il richiedente ha la propria residenza (carta conducente) o l’iscrizione della propria impresa (carta azienda), al più tardi entro il termine di quindici giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza. La nuova carta cronotachigrafica è rilasciata entro il termine di validità di quella in scadenza. La presentazione tardiva della richiesta non impedisce il rinnovo della carta che avverrà comunque entro i quindici giorni lavorativi successivi.
La domanda di rinnovo della carta cronotachigrafica dell’officina deve essere presentata alla Camera di commercio ove l’officina ha la propria sede autorizzata, entro il termine di scadenza e la carta in scadenza deve essere restituita all’atto del ritiro della carta rinnovata. La nuova carta è rilasciata previa verifica della permanenza dell’autorizzazione concessa all’officina.

DOMANDA DI MODIFICA E SOSTITUZIONE DELLA CARTA CRONOTACHIGRAFICA

La domanda di modifica della carta cronotachigrafica in corso di validità può riguardare anche la variazione dei dati amministrativi registrati all’atto della emissione della carta stessa; in questo caso la carta originaria dovrà essere restituita all’atto del ritiro della nuova carta emessa.

In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta tachigrafica, il possessore, entro sette giorni dall’accertamento dell’evento, deve chiederne il blocco e/o la sostituzione presso la Camera di commercio in cui il richiedente ha la propria residenza.

Il rilascio di una nuova carta comporta, ad eccezione del furto e dello smarrimento, l’obbligo di restituzione della carta oggetto di modifica o sostituzione. La carta rilasciata in sostituzione di una precedente dichiarata rubata, smarrita o malfunzionante, avrà una data di scadenza pari a quella della carta sostituita. Nei casi in cui la scadenza amministrativa della carta da sostituire sia pari o inferiore a sei mesi, si procederà invece con un’operazione di rinnovo.

In caso di domanda di rinnovo per modifica dati la Camera di commercio competente provvederà al rilascio, entro i quindici giorni lavorativi successivi alla ricezione.

CARTA CONDUCENTE

La carta del conducente ha un periodo di validità di cinque anni, è richiesta per la guida dei veicoli stabiliti dal regolamento (CE) 561/2006 ed è emessa entro un mese dalla ricezione della domanda.

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
a) titolarità di una patente di guida valida, e di categoria appropriata al mezzo da condurre;
b) non essere titolare di un’altra scheda tachigrafica;
c) residenza nello Stato italiano;

La carta riporta in modo visibile almeno i seguenti dati personali del conducente:
a) il nome e cognome del richiedente,
b) la foto,
c) la data di nascita,
d) il numero della patente di guida posseduta all’atto del rilascio
e) codice fiscale.

Alla ricezione della domanda di modifica o rinnovo della carta, la Camera di commercio competente accerta la validità della patente di guida del richiedente nonché la permanenza dei requisiti poco sopra elencati. A differenza del primo rilascio in caso di rinnovo o modifica i tempi a disposizione dell’ente si abbreviano e la scheda tachigrafica è rilasciata dalla Camera di commercio entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

In caso invece di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta, la Camera di commercio ha solo otto giorni lavorativi per rilasciare la carta sostitutiva, a dimostrazione della necessità dell’autista di rientrare in possesso di un documento valido nel minor tempo possibile.

CARTA OFFICINA

La carta dell’officina ha un periodo di validità di un anno, è richiesta dai soggetti autorizzati dal Ministero a svolgere le operazioni di istallazione, di controllo, di ispezione e riparazione dei tachigrafi ed è emessa entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della domanda.

La carta deve riportare in modo visibile i seguenti dati dell’impresa richiedente:
a) denominazione,
b) indirizzo sede legale
c) codice fiscale e, eventualmente, nome e cognome del titolare.

La Camera di commercio competente rinnova una carta dell’officina entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione di una richiesta di rinnovo. In caso di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta dell’officina, la camera di commercio fornisce una carta tachigrafica sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta a tale scopo, accompagnata da relativa denuncia nei casi di smarrimento e furto.

CARTA DELL’IMPRESA

La carta dell’impresa ha un periodo di validità di cinque anni, è richiesta dal legale rappresentante della stessa che possiede almeno un veicolo equipaggiato con l’apparecchio di controllo, da utilizzare per le finalità previste dal regolamento (CE) 561/2006 ed è emessa entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

La carta tachigrafica deve riportare in modo visibile i seguenti dati di personalizzazione del richiedente:
a) denominazione,
b) indirizzo
c) codice fiscale.

Il soggetto avente titolo può richiedere più di una carta azienda per motivi connessi alla propria organizzazione aziendale.

Quest’ultimo punto è di particolare interesse perché permette alle aziende di avere una seconda carta dell’impresa rendendo più agevoli eventuali operazioni di scarico dati, anche in remoto.

Per quanto riguarda il rinnovo la Camera di commercio ha tempo quindici giorni lavorativi dalla ricezione di una valida richiesta. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta dell’impresa i tempi si accorciano e l’autorità competente fornisce una scheda tachigrafica sostitutiva entro otto giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta. Anche qui, come nel caso della carta conducente, i tempi più ristretti stanno a sottolineare la necessità dell’impresa di rientrare in possesso della carta nel minor tempo possibile e poter quindi adempiere a tutti gli obblighi di legge.

CARTA DI CONTROLLO

La carta di controllo è richiesta alla Camera di commercio competente per territorio, o a livello centralizzato per il tramite dell’Unioncamere, esclusivamente dalle Autorità di controllo di cui all’art. 2, comma 2, lettera h), del decreto di cui si sta parlando. Essa è emessa entro trenta giorni dalla ricezione della domanda e ha un periodo di validità di due anni.

La carta deve riportare in modo visibile:
a) la denominazione e l’indirizzo dell’Autorità di controllo
b) relativo codice fiscale

La Camera di commercio competente rinnova la carta di controllo entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione di una valida richiesta di rinnovo.

TRASFERIMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

Le imprese devono garantire che tutti i dati siano trasferiti dall’unità di bordo e dalla carta del conducente e che siano conservati al fine di consentire alle Autorità di controllo di esercitare le attività di competenza.

Le imprese garantiscono che tutti i dati trasferiti dall’unità di bordo e dalla carta del conducente siano conservati per almeno dodici mesi successivi alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili. I dati devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi.

Il trasferimento deve avvenire anche nei seguenti “CASI PARTICOLARI“:
a) in caso di cessione del veicolo ad altra impresa;
b) in caso di sostituzione dell’apparecchio non funzionante, ove sia impossibile per malfunzionamento;
c) in caso di interruzione del rapporto di lavoro con un conducente;
d) in caso di riconsegna della carta;
e) in caso di richiesta da parte dell’Autorità di controllo.

Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti NON deve superare:
a) novanta giorni per i dati trasferiti dall’unità elettronica di bordo;
b) ventotto giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente.

Le imprese che dovessero avvalersi di servizi di gestione e conservazione dei dati presso soggetti terzi dovranno, comunque, garantire l’accesso ai dati alle Autorità di controllo nell’ambito dell’attività ispettiva presso i locali aziendali dell’impresa. Tale modalità dovrà garantire in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Camere di commercio conservano le informazioni relative alla gestione delle carte tachigrafiche per un periodo di dieci anni.

CONSIDERAZIONI FINALI:

Alla luce di questo importante intervento normativo sarà interessante attendere le circolari di ulteriore chiarimento e specificazione delle varie autorità ed enti che sono direttamente interessate delle norme sopra descritte.

Leggi anche l’articolo: Sanzioni ex art. 142 CdS: circolare di chiarimenti dal Governo

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