Ispettorato Nazionale del Lavoro: chiarimenti sullo scarico dati
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Attraverso una Nota ufficiale l’Ispettorato commenta il Decreto del MISE dell’Ottobre 2021

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), attraverso la Nota n.8949 del 28 dicembre 2021, ha commentato la recente riorganizzazione della normativa relativa al rilascio delle carte tachigrafiche ad opera del Governo. Con il Decreto del 19 ottobre 2021 la materia è stata infatti adeguata alle disposizioni contenute nel Regolamento UE n.165 del 2014, comunque già in vigore in Italia.

Oneri Ex Articolo 16:

L’INL si sofferma sugli aspetti più attinenti al suo ambito e in particolare riportata l’attenzione sul contenuto dell’Art. 16 del decreto in parola, relativo al trasferimento e alla conservazione dei dati, dove viene specificato che:

– Le imprese devono garantire che tutti i dati siano trasferiti dall’unità installata a bordo dei veicoli e dalla carta conducente per almeno dodici mesi successivi alla registrazione;
i dati trasferiti devono essere conservati per consentire alle Autorità di controllo di esercitare le attività di competenza;
Le imprese devono garantire che tutti i dati trasferiti siano accessibili presso i locali dell’azienda, direttamente o anche a distanza, all’Autorità di controllo;
– I dati devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi

Salvi casi specifici, previsti dallo stesso articolo 16 alle lettere a) e b) del comma 3, è specificato che il PERIODO MASSIMO entro cui devono essere trasferiti i dati non deve superare:
a) novanta giorni per i dati trasferiti dalla memoria di massa del tachigrafo;
b) ventotto giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente.

In chiusura della Nota l’Ispettorato sottolinea che, qualora le imprese si avvalgano si servizi di gestione e conservazione dei dati presso terzi, le stesse devono comunque garantire l’accesso ai dati alle Autorità di controllo.

Considerazioni Finali sulla procedura cronotachigrafo digitale – scarico dati

In conclusione l’Ispettorato ha sostanzialmente ribadito il contenuto del citato art. 16, a sua volta redatto dal MISE nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa europea citata in apertura. Per le imprese comunque non si delineano sostanziali modifiche all’attuale procedura relativa al cronotachigrafo digitale – scarico dati. Gli oneri sopra descritti sono infatti già in vigore in forza dell’immediata applicazione che i Regolamenti Europei trovano all’intero dei singoli Stati dell’Unione.

Per una più completa disamina della riorganizzazione compiuta dal Governo si rimanda all’articolo:  Aggiornata la normativa sul rilascio delle carte tachigrafiche

Leggi anche l’articolo: Aggiornata la normativa sul rilascio delle carte tachigrafiche

 

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