CQC: Novità sulla qualificazione del conducente
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La disciplina sulla qualificazione iniziale e sulla formazione dei conducenti ha subito importanti modifiche. Esse riguardano il campo di applicazione della normativa sul CQC e le relative deroghe.

cqc

 

Ambito di applicazione della normativa sulla Carta Qualificazione Conducente

In merito alla categoria di veicoli che sono soggetti alla normativa sulla Carta qualificazione conducente (CQC), la nuova disciplina prevede che vi siano assoggettati tutti i veicoli impiegati in attività di guida, anche non professionale, per la cui conduzione è richiesta la patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE (anche alle macchine operatrici eccezionali per le quali è richiesta la patente C1 o C).

Chi deve dotarsi della CQC?

Sono soggetti all’obbligo della carta di qualificazione del conducente i cittadini italiani, i cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e i cittadini di un Paese terzo dipendenti di un’impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.

La norma non fa più espresso riferimento all’attività di conducente per il trasporto di cose o persone, è ora richiesta la Carta CQC a chiunque si ponga alla guida di un veicolo per il quale è necessaria una delle patenti di guida sopra richiamate.

L’obbligo della CQC, fatte salve le deroghe, è richiesto dunque per qualsiasi trasporto (sia conto terzi che conto proprio), anche non professionale, di cose o di persone, svolto da un conducente impiegato per la guida di veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, anche nel caso non sia stato assunto come autista, quando l’attività di guida costituisca la sua attività principale (se occupa più del 30% dell’attività mensile continuativa del conducente).

DEROGHE alla Carta Qualifica Conducente

Restano esenti dalla Carta Qualifica Conducente i veicoli:

  • ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze di polizia. Rientrano qui i veicoli di trasporto sanitario di emergenza (anche quelli che messi a disposizione da imprese di trasporto al fine di esercitare i predetti servizi);
  • in utilizzo per stati di emergenza o per missioni di salvataggio. Sono quelli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali, anche fuori dell’ambito di specifiche operazioni di salvataggio;
  • utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali. E’ eliminata la condizione per cui il trasporto doveva essere eseguito oltre che per fini non commerciali, anche a fini privati. Per effetto della modifica, per esonerare il conducente dalla qualificazione iniziale e dalla formazione periodica, il trasporto deve essere eseguito a fini non commerciali (senza scopo di lucro), anche se svolto non per fini personali;
  • che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività. Questo però a condizione che la guida dei veicoli non costituisca attività principale del conducente. Questo a sua volta significa che non deve occupare più del 30% dell’attività mensile continuativa del dipendente. Non rientrano nella deroga i veicoli immatricolati ad uso speciale, trattandosi di veicoli che per loro caratteristica non sono atti al trasporto. Tuttavia, per essere esente dagli obblighi, il conducente non deve essere stato assunto con la qualifica di autista. Inoltre, ancora una volta, la guida non deve costituire la sua attività principale, ed il trasporto deve servire al conducente per svolgere la propria attività. Sono, pertanto, esclusi i trasporti in conto proprio in cui le cose trasportate non servono per lo svolgimento dell’attività del conducente, sempre che si tratti di attività non commerciale.
  • per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall’operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;

ESONERATI 

Sono inoltre esonerati dall’obbligo di essere titolari di carte CQC:

  • i conducenti di veicoli che operano in zone rurali per approvvigionare l’impresa del conducente o da cui egli dipende;
  • i conducenti che non offrono servizi di trasporto. Rientrano qui tutti i soggetti, anche assunti con la qualifica di autisti, che movimentano mezzi normalmente destinati al trasporto di persone o di merci. Questo però solo quando questi veicoli non sono impegnati in attività di trasporto o viaggino scarichi al di fuori di attività di autotrasporto;
  • il trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale. Sono esonerati i conducenti che non hanno la qualifica di autista professionale e per cui l’attività di autotrasporto non costituisce la principale fonte di reddito. Non è sufficiente svolgere l’attività di guida occasionalmente ma il trasporto delle merci o delle persone non deve essere fonte principale di reddito. E’ inoltre necessario che per il trasporto non venga usato un veicolo eccezionale e che si rispettino le norme sulla circolazione stradale;
  • veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca. Questo deve avvenire per il trasporto di merci nell’ambito dell’attività di impresa. Altra condizione è che la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dall’impresa proprietaria del veicolo. Si tratta di una deroga per la quale l’Italia, nell’esercizio del potere discrezionale affidato dalla direttiva a ciascuno Stato membro, ha previsto la distanza massima (stabilita in 50 Km) entro la quale si deve operare per beneficiare della deroga;
  • conducenti di veicoli che trasportano apparecchiature scanner finalizzate al controllo di interessi erariali, di sicurezza della salute pubblica e per il contrasto al contrabbando di armi e di sostanze stupefacenti.
 

 

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